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SERIE B – LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SERIE B – LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

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Petriccione squalificato; la Società multata

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc. SPEZIA – Soc. LIVORNO

Il Giudice Sportivo, ricevuto dalla Soc. Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato.

  1. a) SOCIETA’

Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al momento dell’ingresso nello stadio, forzato i cancelli dell’impianto, danneggiato i tornelli e messo fuori uso i maniglioni anti-panico; per avere inoltre, al 27° del primo tempo, aggredito alcuni stewards presenti nel loro settore ferendone lievemente quattro, generando un parapiglia tale da costringere gli stewards ad abbandonare il settore. Al contempo lanciavano in direzione delle Forze dell’Ordine, intervenute per cercare di ripristinare la calma, alcuni oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

  1. b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MODOLO Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

NDOJ Emanuele (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

DELI Francesco (Foggia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

OKEREKE Chidozie David (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAVION Michele (Ascoli)

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

  1. c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA

BUCCHI Cristian (Benevento): per avere, al 23° del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, rivolto espressioni irriguardose nei confronti dei componenti della panchina avversaria e calciato in direzione degli stessi una bottiglietta di plastica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GROSSO Fabio (Hellas Verona): per avere, al 38° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

PILLON Giuseppe (Pescara): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

ZAMBARDI Fabrizio (Ascoli): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

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