HomePoliticaGALLIPOLI: CONTINUA LA BATTAGLIA LEGALE TRA “AMMINISTRAZIONE” E FLAVIO FASANO

GALLIPOLI: CONTINUA LA BATTAGLIA LEGALE TRA “AMMINISTRAZIONE” E FLAVIO FASANO

GALLIPOLI: CONTINUA LA BATTAGLIA LEGALE TRA “AMMINISTRAZIONE” E FLAVIO FASANO

CLAUDIO FASANOminerva sindaco

Il Tar di Lecce questa volta dà ragione al Comune di Gallipoli che non ha convocato alla seduta del primo Consiglio l’avv. Flavio Fasano già raggiunto da condanna penale e, conseguentemente, da provvedimento prefettizio di sospensione dalla carica.

La vita politica della Città Bella non è nuova ad episodi effervescenti tra i suoi rappresentanti e quello che stiamo vivendo nella circostanza è solo l’ultimo in senso temporale. Come i nostri lettori ricorderanno il caso in esame ha visto protagonista l’avv. Flavio Fasano candidato sindaco nelle scorse elezioni amministrative che hanno visto vincere Stefano Minerba.

Flavio Fasano aveva subìto la scure della Giustizia per le note vicende relative a presunti abusi d’ufficio (motivo per cui era stata applicata la Legge Severino) e per questo l’Amministrazione comunale, alla luce del provvedimento del Prefetto che aveva sospeso il candidato eletto dalla carica di consigliere, non aveva convocato Fasano per la prima seduta di Consiglio. Da qui la bagarre.

Ora con una propria nota l’avv. Pietro Quinto, legale del Comune di Gallipoli fa sapere: “Bene ha fatto l’Amministrazione Comunale di Gallipoli a non convocare l’Avv. Flavio Fasano alla prima seduta del Consiglio Comunale; ciò in considerazione degli effetti immediati, e non sindacabili da parte dell’Ente, del provvedimento prefettizio che ha accertato con effetti vincolanti l’incapacità temporanea dell’Avv. Fasano ad esercitare le funzioni di consigliere comunale per effetto della sentenza penale di condanna per i reati di abuso d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e rilevazione e utilizzo di segreti d’ufficio”. L’avv.to Quinto prosegue: “Il TAR Lecce, accogliendo le eccezioni difensive, ha respinto l’istanza di sospensione contenuta nel ricorso proposta dall’Avv. Flavio Fasano nel ricorso avverso gli atti di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale di Gallipoli alla quale lo stesso Fasano non era stato invitato proprio per effetto del decreto prefettizio di sospensione dalla carica”.

L’avv. Quinto, in precedenza, aveva richiamato un precedente giurisprudenziale dello stesso TAR Lecce, riferito al Comune di Parabita, così come confermato dal Consiglio di Stato che ha espresso principi giurisprudenziali validi.

Il TAR Lecce non ha esaminato soltanto il danno profilato nella istanza cautelare richiesta dall’Avv. Fasano, ma ha approfondito nel merito la questione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 236/15 che ha definito la natura non sanzionatoria del provvedimento a seguito di condanna penale per determinati reati. Il Giudice ha inoltre ribadito che la norma non rileva la data della sentenza di condanna penale, perché la sospensione dello status di consigliere opera anche per le condanne antecedenti alla elezione alla carica di amministratore comunale.

redazione.lecceoggi@gmail.com

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