PER L’INSTALLAZIONE DI DECORAZIONI NATALIZIE DA PARTE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI
L’Assessore e il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio rendono noto che al fine di promuovere iniziative volte alla valorizzazione del tessuto urbano e commerciale durante il periodo natalizio e incentivare il turismo e il commercio locale, per l’installazione di decorazioni natalizie (alberi di natale, presepi, luminarie, addobbi ecc) da parte delle attività produttive nel territorio comunale di Lecce non è necessaria la presentazione di alcuna istanza.
Si precisa che tali interventi devono essere limitati a decorazioni leggere e non permanenti, non devono incidere in maniera significativa sulla sicurezza, sulla circolazione o sul patrimonio pubblico/privato e, in ogni caso, devono garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutela del patrimonio storico-artistico e libero transito pedonale.
La presente procedura si applica a:
esercizi commerciali;
attività artigianali;
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
altre attività aperte al pubblico situate sul territorio comunale.
Sono installabili senza autorizzazione le seguenti decorazioni:
Luminarie a basso consumo (LED), non invasive e non permanenti;
Addobbi temporanei (ghirlande, piccole strutture ornamentali, elementi decorativi rimovibili);
Abbellimenti delle vetrine e degli ingressi, anche su facciate, purché non danneggino muri o strutture;
Piccole installazioni a terra non fisse, che non intralcino il passaggio pedonale (alberi di natale, presepi, addobbi e similari).
Sono escluse: strutture permanenti, impianti elettrici complessi, elementi fissati in modo stabile al suolo o agli edifici, installazioni che interessano beni vincolati senza parere della Soprintendenza.
Sono esclusi anche tappeti, passatoie e similari che possono arrecare danni a persone.
Le decorazioni devono:
essere totalmente rimovibili al termine del periodo natalizio;
devono essere collocate nel rispetto della vigente normativa ed in modo da non danneggiare il manto stradale, gli edifici e/o elementi di arredo urbano e in modo da garantire l’incolumità dei pedoni. A tal fine, devono essere attivate tutte le possibili cautele del caso in materia di ordine pubblico e di sicurezza tali da prevenire e scongiurare eventuali incidenti e/o danni agli immobili e/o alle persone;
devono altresì essere rispettate le norme del Codice della Strada garantendo il libero passaggio dei pedoni, in particolare delle persone diversamente abili, ed il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
non interferire con segnaletica, semafori, impianti pubblici;
rispettare le norme elettriche e di sicurezza;
non arrecare danno a facciate, infissi o beni soggetti a tutela;
non generare emissioni sonore;
le immagini degli addobbi devono avere attinenza con la tradizione natalizia e sulle stesse non deve essere apposta alcuna forma di pubblicità;
rispettare il decoro urbano;
ottemperare alle prescrizioni a garanzia dell’incolumità pubblica secondo le normative vigenti in materia di pubblica sicurezza e non ledere il diritto dei terzi.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli e richiedere la rimozione in caso di non conformità.
Il titolare dell’attività è responsabile della sicurezza e della manutenzione delle decorazioni installate.
Eventuali danni a terzi restano a carico del titolare dell’attività.
La presente Direttiva è valida per il periodo compreso tra il 25/11/2025 e il 15/01/2026.
Decorazioni e installazioni dovranno essere rimosse entro il termine indicato.