HomeCronaca e AttualitàIL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’INAMMISSIBILITA’ E L’IRRICEVIBILITA’ DEL RICORSO PROMOSSO DALLA CANDIDATA SINDACO CAMPA NELLE ELEZIONI COMUNALI DI GALATONE

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’INAMMISSIBILITA’ E L’IRRICEVIBILITA’ DEL RICORSO PROMOSSO DALLA CANDIDATA SINDACO CAMPA NELLE ELEZIONI COMUNALI DI GALATONE

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’INAMMISSIBILITA’ E L’IRRICEVIBILITA’ DEL RICORSO PROMOSSO DALLA CANDIDATA SINDACO CAMPA NELLE ELEZIONI COMUNALI DI GALATONE

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata in queste ore, conferma la sentenza con cui il TAR Lecce aveva dichiarato inammissibile ed irricevibile l’azione promossa dal candidato Sindaco Annamaria Campa per il rinnovo delle elezioni comunali di Galatone.

I fatti. Nel giugno 2022 si svolgevano le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Galatone.

Alle elezioni partecipavano, come candidati alla carica di Sindaco, Annamaria Campa, il Sindaco uscente Flavio Filoni, Emanuela Settimo De Mitri e Sebastiano Zenobini.

All’esito delle operazioni di scrutinio dei voti veniva proclamato Sindaco Flavio Filoni.

La candidata Campa, tuttavia, contestava le operazioni elettorali al TAR Lecce.

Nel suo ricorso la Campa sosteneva una serie di irregolarità ed anomalie che, a suo avviso, avrebbero inficiato la validità delle operazioni elettorali; pertanto chiedeva al TAR di disporre una verificazione finalizzata ad un riconteggio delle schede elettorali.

L’Amministrazione Comunale di Galatone si difendeva in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso della Campa, poiché proposto solo contro la nomina del Sindaco, avvenuta prima della proclamazione degli eletti, e non avverso gli atti conclusivi della procedura elettorale, così come richiesto dal codice del processo amministrativo, nonché l’irricevibilità dei successivi motivi aggiunti della Campa, in quanto depositati oltre il termine di legge.

Il TAR, accogliendo le eccezioni dell’Avv. Gaballo, dichiarava inammissibile il ricorso della Campa ed irricevibili i successivi motivi aggiunti della stessa.

La dott.ssa Campa appellava la pronuncia al Consiglio di Stato, sostenendo che, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, il procedimento elettorale sarebbe dato da due autonome espressioni di voto per le elezioni del Sindaco, da un lato, e dei consiglieri comunali, dall’altro; sicchè, ad avviso della Campa, il suo ricorso sarebbe stato tempestivo, essendo volto a contestare la nomina del Sindaco. Anche dinanzi al Consiglio di Stato il Comune si difendeva con l’Avv. Gaballo, il quale deduceva l’unicità del procedimento elettorale definito dalla proclamazione degli eletti al Comunale Comunale, che non era stata tempestivamente impugnata dalla Campa.

Pochi ore fa il Consiglio di Stato, Sezione II (Presidente Oberdan Forlenza; Estensore Maria Stella Boscarino) ha pubblicato la sua decisione: i Giudici Romani, accogliendo le argomentazioni dell’Avv. Paolo Gaballo, hanno confermato l’inammissibilità e l’irricevibilità dell’azione della Campa. Nella sentenza, in particolare, si legge che, “in ragione della inscindibilità del procedimento elettorale, la disposizione processuale ha inteso concentrare i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale alla sua conclusione, identificando espressamente quale atto definitivo, oggetto di impugnazione, quello della proclamazione degli eletti, senza alcuna distinzione tra carica di sindaco e quella di consigliere comunale”.

Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dall’Avv. Paolo Gaballo, dall’Amministrazione Comunale, dal Sindaco Flavio Filoni: “dopo il pronunciamento del TAR e l’appello al Consiglio di Stato da parte della minoranza, ho continuato a confidare in un esito favorevole della vicenda. Ogni accusa, calunnia o insinuazione decade definitivamente oggi con la sentenza del Consiglio di Stato. Annuncio fin da ora un comizio che terrò su questa vicenda venerdì prossimo alle 19 in Piazza San Sebastiano”.

luciani.2006@libero.it

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