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SERIE C – GIRONE C – Le decisioni del giudice sportivo

SERIE C – GIRONE C – Le decisioni del giudice sportivo

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Sarà una novità da far restare allibiti tutti quando nel corpo delle decisioni prese dal giudice sportivo non si leggerà di una multa comminata al Lecce. Anche questa volta, con una regolarità teutonica, è arrivata la sanzione economica a carico della società giallorossa. Il Lecce, infatti, è stato per via dei soliti fumogeni. È stato omologato il risultato di Cosenza-F. Andria (1-1), che era sub-iudice per via di un presunto errore arbitrale. Di seguito il dettaglio delle decisioni del Giudice sportivo relative alla sesta giornata di campionato:

CALCIATORI –

Due giornate di squalifica a Danese e Sarao (Monopoli)

Una giornata a Galli (Casertana). Va in diffida, tra gli altri, Cosenza (Lecce).

AMMENDE –

Mille euro al Lecce “perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, tre dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze”.

Omologazione della gara F. ANDRIA-COSENZA 

Il Cosenza aveva presentato reclamo per via di un presunto errore tecnico dell’arbitro, sig. Curti di Milano, che, dopo aver assegnato cinque minuti di recupero, aveva posto fine all’incontro al minuto 94:30. “Avvedutosi dell’errore – si legge nella ricostruzione del Giudice sportivo – causato dall’errato funzionamento del suo cronometro, il direttore di gara ha ripreso il gioco senza rendersi conto che il portiere dell’Andria, in quel momento, non era in campo, in quanto già rientrato negli spogliatoi dopo il triplice fischio. Avvertito della circostanza dai calciatori dell’Andria, il medesimo sospendeva la gara per riprenderla dopo il rientro in campo del predetto portiere. Recuperato i 30 secondi mancanti, l’arbitro ha dichiarato chiusa la gara. (…) Le motivazioni addotte dalla reclamante, già deboli e velleitarie, sono state smentite dalle puntuali precisazioni del direttore di gara. Inoltre, l’invoata violazione della regola 7 punto 1 reg. AIA appare inappropriata, in quanto la stessa si riferisce alla durata canonica dei 45 minuti per tempo, e non è estensibile al tempo di recupero, la cui durata è rimessa all’esclusivo ed insindacabile giudizio dell’arbitro. Infine, in ordine alla vicenda del portiere dell’Andria, va segnalato come tale episodio, sia nella sua assenza alla ripresa della gara che nella mancata ammonizione, non ha minimamente pregiudicato il potenziale tecnico della squadra del Cosenza. Di conseguenza quest’ultima non può lamentare alcun danno dallo svolgimento dei fatti qui esaminati. Per questi motivi, il reclamo dei calabresi è stato respinto”.

redazione.lecceoggi@gmail.com

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